DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 - Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Coming into Force20 Agosto 2022
Enactment Date21 Giugno 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/CONSOLIDATED/20220819
Published date21 Giugno 2022
Official Gazette PublicationGU n.143 del 21-06-2022
Titolo I SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge

Art 1.

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

    2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.

    ;

    b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

  2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1.

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e' effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

    2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.

    ;

    b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

  2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2-bis. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono inserite le seguenti: "e la conservazione", le parole: "e', in ogni caso, considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in ogni caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono inserite le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Art 2.

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

    a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

    b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

    c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

    4) il 15...

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