Contratto di lavoro sportivo per ciclista dilettante
Autore | Cinzia De Stefanis |
Aggiornato al | Settembre 2008 |
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Società Sportiva . . .
Codice affiliazione . . .
Di seguito il Datore di Lavoro o la Società . . .
Il Signor . . .
N. tessera FCI . . .
Di seguito l'Atleta o il Ciclista . . .
@Art. 1 - Oggetto e durata del rapporto
Il presente Contratto di Lavoro Sportivo ha la durata inderogabile di una stagione sportiva e disciplina termini e condizioni di fornitura delle prestazioni sportive dell'Atleta in favore della Società.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro tra loro instaurato è un rapporto di lavoro sportivo autonomo dilettantistico fuori dal campo di applicazione della Legge n. 81/1981, quindi senza alcun vincolo di subordinazione. La prestazione del Ciclista è limitata nel tempo ad una stagione sportiva, nei limiti temporali disposti dalla regolamentazione della FCI, e si riferisce alla partecipazione alle manifestazioni agonistiche sportive comprese nel calendario federale di anno in anno cui la Società partecipa, nonché all'attività di preparazione e allenamento secondo il calendario interno predisposto dal Datore di lavoro.
@Art. 2 - Retribuzione
Le prestazioni del Ciclista sono a titolo oneroso e gli è dovuta la retribuzione di cui all'ALLEGATO 1 di seguito allegato.
Le prestazioni del Ciclista sono a titolo gratuito e nessuna retribuzione è dovuta, salvo il rimborso delle eventuali spese di trasferte o tasse di partecipazione a gare e competizioni e quant'altro dipendente dall'attività sportiva prestata.
@Art. 3 - Condizioni fisiche
Il Ciclista si obbliga a sottoporsi a tutti gli esami medici richiesti dalla vigente normativa federale e a quelli ulteriori richiesti dalla Società al fine di accertare la sua idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il superamento degli standards di idoneità fissati dalla FCI o dalla Società stessa sono condizione di efficacia del presente Contratto.
@Art. 4 - Contegno generale dell'atleta
L'Atleta è tenuto al rispetto rigoroso dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, oltreché delle norme di condotta previste e sanzionate nei Regolamenti della FCI, che il Ciclista dichiara di ben conoscere, e delle direttive impartite dal Datore di lavoro, dai suoi dirigenti o tecnici. La mancata ottemperanza conferisce alla Società la facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto.
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@Art. 5 - Allenamenti, gare e assenze
Per l'intera durata del Contratto, il Ciclista è a disposizione della Società e si...
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