Contratto per prestazione sportiva dilettantistica

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 1034

Tra l'associazione ". . . associazione sportiva dilettantistica", con sede in . . ., via . . ., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore . . . di seguito per brevità denominata associazione sportiva e il sig. . . . nato a . . . il . . ., residente . . ., alla via . . . (codice fiscale: . . .) in seguito denominato "tecnico" premesso - che il tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di . . .;

- che la associazione sportiva ha necessità di assicurarsi una assistenza professionale per i propri iscritti;

- che il tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la associazione sportiva;

- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 25 legge 133/99, così come modificato dall'articolo 37 legge 342/2000, e articolo 67 lettera m) del decreto del presidente della repubblica 917/86, così come modificato dalla legge 289/2002.

- che la associazione sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del tecnico.

- che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la associazione sportiva affiliata alla federazione italiana . . . ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/1981.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

@Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

@Art. 2 - Oggetto del contratto

Il tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse della associazione sportiva nel settore . . . con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la associazione sportiva e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli articoli 2230 e seguenti del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal Coni di cui all'articolo 25 della legge 133/1999 come modificato dall'articolo 37 della legge 342/2000. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal...

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