DIRETTIVA 8 agosto 2013 - Direttiva all'Istituto per il Credito sportivo - Attuazione dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (13A09819)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE e IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante la "Costituzione di un Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma";

Visto l'art. 4, comma 14 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lettera a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

Visto l'art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'art. 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto l'art. 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante le "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207 "Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2013, "Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo";

Considerata, pertanto, la necessita' di procedere alla definizione di un nuovo Statuto sulla base di una nuova direttiva da emanare anche in attuazione dell'art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Tutto cio' premesso, ai sensi del citato art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si impartiscono le necessarie istruzioni e direttive per riformulare lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo: 1. Natura - Attivita' - Patrimonio. 1.1 Attivita'. L'Istituto esercitera' in via diretta ed indiretta: (a) l'attivita' bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, ed esercitando il credito sotto qualsiasi forma. Esercitera' ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni. L'Istituto potra' finanziare ogni attivita' ed investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle attivita' culturali. L'Istituto potra' altresi' svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attivita' culturali ovvero di altri soggetti pubblici e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al capitale di imprese operanti nei predetti settori;

(b) la gestione dei Fondi Speciali, di cui infra e con le modalita' di seguito descritte. Per lo svolgimento delle suddette attivita' l'Istituto potra' svolgere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale connessa ed accessoria e, tra l'altro, compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive. Potra' altresi' svolgere, direttamente o indirettamente, attivita' di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonche' qualsiasi altra attivita' consentita alle banche, nessuna esclusa. 1.2 Patrimonio. La disciplina del "Patrimonio" dell'Istituto tiene conto: del provvedimento di annullamento d'ufficio della Direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto;

della imputazione delle Riserve dell'Istituto ad ogni singolo "Partecipante" secondo i criteri di ripartizione per la rideterminazione delle quote di partecipazione al...

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