LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295 - Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

Coming into Force28 Gennaio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/01/13/057U1295/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date24 Dicembre 1957
Published date13 Gennaio 1958
Official Gazette PublicationGU n.9 del 13-01-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Art 1.

IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 2.

Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:

  1. dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;

  2. da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

  3. dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13;

  4. da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art 2.

((Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  1. dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;

    Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;

    Cassa depositi e prestiti;

    Consorzio di credito per le opere pubbliche;

    Istituto nazionale delle assicurazioni;

    Monte dei Paschi di Siena;

    Istituto bancario S. Paolo di Torino;

    Banco di Napoli;

    Banco di Sicilia;

    Banco di Sardegna;

  2. da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

  3. dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

  4. da eventuali riserve straordinarie.

    Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

    Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

    Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496)).

Art 2.

Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  1. dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

    Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore;

    Banca nazionale del lavoro, ente fondatore;

    Cassa depositi e prestiti;

    Consorzio di credito per le opere pubbliche;

    Istituto nazionale delle assicurazioni;

    Monte dei Paschi di Siena;

    Istituto bancario S. Paolo di Torino;

    Banco di Napoli;

    Banco di Sicilia;

    Banco di Sardegna;

  2. da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;

  3. dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

  4. da eventuali riserve straordinarie.

    Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti.

    Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

    Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.5

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.(5)

Art 2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I.

intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle.

Art 3.

((L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive.

Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI;

societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali.

L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forme di fideiussione previste da leggi regionali o offerte da ente locale o pubblico, purche' gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilita' pubblica.

Nella concessione dei mutui di cui al secondo comma del presente articolo, sara' data la preferenza alle richieste assistite da contributi in annualita' o in conto interessi concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti o istituti pubblici.

Nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo, l'Istituto puo' revocare a suo insindacabile giudizio il mutuo concesso.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della meta')).

Art 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia , sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' acquistare immobili da destinare ad attivita' sportive.

Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di:

federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

societa' ed associazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal CONI;

enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal CONI;

societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro.

i mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge.

L'Istituto potra' concedere mutui anche con l'acquisizione di ogni altra garanzia reale, mobiliare e immobiliare, personale e fidecessoria da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto...

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