Introduzione al principio di legalità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine45-50

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@Legalità formale

"Legalità" significa "soggezione alla legge" o anche "rispetto della legge". In questa accezione si è parlato, a partire dall’Ottocento, di "principio di legalità" per affermare, nel modello del cosiddetto Stato di diritto, il primato del legislatore e una sorta di identificazione tra diritto e legge: tutto il diritto è nella legge, e cioè nella legge dello Stato, il vero "padrone del diritto" (Ruperto, Zagrebelsky).

Nel nostro ordinamento giuridico il principio di legalità è sancito dall’art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, nonché dall’art. 1 c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Tali norme consacrano il cd. principio di legalità formale (nullum crimen nulla poena sine lege), che affida al legislatore (Parlamento) il compito di stabilire ciò che è reato e di fissare le relative sanzioni, che devono essere contenute entro limiti ragionevoli, ossia devono essere proporzionate al tipo di interesse tutelato dalla norma penale ed alla gravità della condotta sanzionata.

Peraltro, il principio di legalità riguarda anche le cd. misure di sicurezza (mezzi di prevenzione della criminalità, la cui applicazione è subordinata a due condizioni: la pericolosità del soggetto; la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un quasireato, cioè di un fatto penalmente rilevante che, pur non integrando gli estremi di un reato, è sintomatico della pericolosità sociale del soggetto: si pensi, ad esempio, all’accordo tra più persone per commettere un reato senza che questo venga commesso). L’art. 199 c.p., infatti, stabilisce che tali misure possono essere applicate soltanto se sono espressamente stabilite dalla legge e nei soli casi da essa previsti.

Il principio di legalità - che affonda le sue radici nel periodo illuministico (1700), nel quale si avvertì l’esigenza di arginare gli arbitrii ed i soprusi dello Stato assoluto nei confronti dei cittadini - esprime, quindi, una duplice esigenza:

- si possono punire soltanto quei fatti che, al momento della loro commissio-

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ne, sono previsti come reati dalla legge;

- le sanzioni penali applicabili ai reati sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge.

La concezione formale della legalità presuppone, quindi, una nozione formale di...

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