L'Introduzione della causa

AutoreG. Balena
Pagine51-66
Sezione I
LINTRODUZIONE DELLA CAUSA
SOMMARIO: 17. Premessa. – 18. La possibile opzione delle parti per il rito «societario».
19. L’aggravamento delle preclusioni ricollegate alla tempestiva costituzione
del convenuto e la correlata elevazione del termine minimo di comparizione.
17. Premessa.
La disciplina della fase introduttiva della causa – intendendo
come tale quella che va dalla notifica dell’atto di citazione all’u-
dienza di prima comparizione delle parti – non ha subìto alcuna
modifica, ove si prescinda da un’elevazione del termine minimo di
comparizione (art. 163-bis)eda un aggravamento – peraltro da non
sopravvalutare – delle preclusioni ricollegate alla costituzione del
convenuto, che d’ora in avanti sarà tenuto a formulare già con la
comparsa di risposta, e comunque entro il termine indicato dall’art.
166, anche le eccezioni c.d. in senso stretto, ossia non rilevabili
d’ufficio. Come si ricorderà, si tratta della soluzione ch’era stata
originariamente adottata dalla legge n. 353/1990 e che però, di fron-
te alle vibrate proteste dell’avvocatura, fu attenuata dal d.l. n.
432/1995 (conv. dalla legge n. 534/1995), che spostò in avanti tale
preclusione, facendola scattare in un momento successivo all’udien-
za di prima comparizione (art. 180, 2° comma, nel testo in vigore
fino al 28 febbraio 2006).
CAPITOLO II
IL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE
(G. BALENA)
Vi è inoltre un’innovazione, in apparenza assai importante, che
riguarda, più che la fase introduttiva, il possibile contenuto dell’atto di
citazione e che potrebbe addirittura condurre alla totale disapplicazio-
ne del rito ordinario. Il nuovo art. 70-ter disp. att. c.p.c., infatti, preve-
de un meccanismo in base al quale le parti, su «proposta» dell’attore e
d’accordo tra loro, possono optare, in questa fase di avvio del procedi-
mento, per il rito c.d. societario, introdotto dal d.lgs. n. 5/2003.
In teoria, pertanto, si tratta di una vera e propria «svolta», che la-
scia intravedere una grande fiducia del legislatore nelle virtù del nuo-
vo rito speciale e dunque parrebbe preludere, in un futuro più o me-
no prossimo, ad una generalizzazione di quest’ultimo. A mio avviso,
tuttavia, proprio la facoltà di scelta ora accordata alle parti dal citato
art. 70-ter contribuirà a mettere a nudo le incongruenze e le lacune
tuttora presenti, nonostante due interventi «correttivi» (operati con i
decreti legislativi nn. 37/2004 e 310/2004), nella disciplina del pro-
cesso societario, e nel contempo, più ancora, dimostrerà quanto scar-
so sia l’appeal che questo modello processuale, nel quale taluno ha
voluto scorgere una sorta di «privatizzazione» del processo civile,
esercita nei confronti dell’avvocatura.
Èragionevole pronosticare, insomma, che ben difficilmente le
parti si troveranno d’accordo nel preferire il rito speciale in questio-
ne, che – pur prescindendo dalle numerose incognite interpretative,
pressoché inevitabili in una fase di «sperimentazione», e dalle vivaci
polemiche, spesso dal sapore ideologico, che ne hanno accompagna-
to l’esordio – costringe i difensori a fare incessantemente i conti con
termini perentori, stringenti, assillanti e spesso esiziali, cui non corri-
sponde affatto la certezza di una decisione altrettanto sollecita. Per di
più mi sembra particolarmente improbabile che una siffatta opzione
venga dall’attore, il quale, se per un verso rischia d’essere grave-
mente penalizzato dal comb. disp. degli artt. 4, 2° comma, e 8, 2°
comma, del citato d.lgs. n. 5/2003 (in forza del quale il convenuto,
qualora non proponga con la comparsa di risposta domande ricon-
venzionali o eccezioni in senso stretto, può chiedere l’immediata fis-
sazione dell’udienza, sottraendo all’attore ogni possibilità di repli-
ca
1
), per altro verso neppure può sperare di avvantaggiarsi della di-
1
In argomento mi sia consentito rinviare al mio scritto Prime impressioni sulla riforma
dei procedimenti in materia societaria. La fase introduttiva del processo di cognizione, in
Giur. it.,2003, p. 2203 ss., spec. § 6, p. 2205. Per ulteriori ragguagli v. da ultimo N. VEN-
TURA, in Inuovi procedimenti in materia commerciale, commentario a cura di G. Costanti-
no, in Nuove leggi civ.comm., 2005, p. 205 ss.
§17 Le riforme più recenti del processo civile
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