Le modifiche residue

AutoreG. Balena
Pagine101-114
Il processo ordinario di cognizione §29
Sezione III
LE MODIFICHE RESIDUE
SOMMARIO:29. L’uso del fax e della posta elettronica per lo scambio di comparse e me-
morie tra difensori. – 30. L’intimazione diretta ai testimoni da parte del difensore.
31. Le nuove sanzioni a carico del testimone inadempiente. – 32. Le innovazioni
concernenti le ordinanze anticipatorie di condanna, e in particolare quella
post–istruttoria di cui all’art. 186-quater. – 33. Il termine per la costituzione del
contumace. – 34. L’obbligo di motivazione specifica per la compensazione delle
spese processuali. – 35. I presupposti per l’inibitoria della sentenza appellata.
29. L’uso del fax e della posta elettronica per lo scambio
di comparse e memorie tra difensori.
Prescindendo dalle comunicazioni di cancelleria, l’uso del fax e
della posta elettronica viene introdotto – con una circospezione assai
maggiore e stavolta palesemente eccessiva, in considerazione della
natura degli atti di cui trattasi – anche quale possibile modalità di
scambio o comunicazione, tra difensori costituiti, delle comparse o
memorie consentite dal giudice. Più precisamente l’ultima parte del-
l’art. 170, 4° comma, attribuisce ora al giudice il potere di «autoriz-
zare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio», che lo
scambio o la comunicazione avvengano tramite fax o posta elettroni-
ca, subordinando tale possibilità alla medesima duplice condizione
analizzata nei paragrafi precedenti: per un verso «il rispetto della nor-
mativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la tra-
smissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi», e
per altro verso la circostanza che il difensore abbia previamente indi-
cato «nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indi-
rizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le co-
municazioni».
Siffatta previsione era stata già inserita nel testo unificato predi-
sposto dal comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato
per il disegno di legge n. 2430 e gli altri progetti concorrenti
1
; ma
strada facendo si è arricchita di un ulteriore periodo, anch’esso inse-
rito nell’ultimo comma dell’art. 170, per cui «la parte che vi procede
[ossia che utilizza il fax o la posta elettronica] in relazione ad un at-
1
V. supra il § 1.
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