LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 - Provvedimenti urgenti per il processo civile

Coming into Force01 Gennaio 1992
Enactment Date26 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/01/090G0386/CONSOLIDATED/19951021
Published date01 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.281 del 01-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 76
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Saggio degli interessi) 1. L'articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

Art 2.

(Momento determinante della giurisdizione e della competenza) 1. L'articolo 5 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".

Art 3.

(Competenza del pretore) 1. L'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore. E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case".

Art 4.

(Incompetenza) 1. L'articolo 38 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, e' eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni".

Art 5.

(Connessione) 1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore. Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439".

Art 6.

(Regolamento necessario di competenza) 1. L'articolo 42 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".

Art 7.

(Contenuto della citazione) 1. Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167".

Art 8.

(Termini per comparire) 1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero".

Art 9.

(Nullita' della citazione) 1. L'articolo 164 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 164. - (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullita' ai sendi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167".

Art 10.

(Costituzione del convenuto) 1. L'articolo 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 166. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima,nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione".

Art 11.

(Comparsa di risposta) 1. L'articolo 167 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 167. - (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali...

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