LEGGE 20 dicembre 1995, n. 534 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

Coming into Force21 Dicembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/12/20/095G0582/ORIGINAL
Enactment Date20 Dicembre 1995
Published date20 Dicembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.296 del 20-12-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 dicembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e, ad

interim, Ministro di grazia

e giustizia Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI

CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1995, N. 432.

All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: 'autenticate da un notaio o' sono aggiunte le seguenti: 'da un giudice di pace o'".

All'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo'".

All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

"3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denaro', sono inserite le seguenti: 'nonche' per prestazioni di servizi'.

3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole: 'quaranta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giorni'.

3-ter. All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

'La citazione per la...

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