DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1995, n. 432 - Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

Coming into Force22 Ottobre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/10/21/095G0475/CONSOLIDATED/19951220
Published date21 Ottobre 1995
Enactment Date18 Ottobre 1995
Official Gazette PublicationGU n.247 del 21-10-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonche' sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Competenza del giudice di pace

  1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Art 1.

Competenza del giudice di pace

  1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: 'autenticate da un notaio o' sono aggiunte le seguenti: 'da un giudice di pace o'.

Art 2.

Competenza del pretore

  1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:

"Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.".

Art 3.

Comparsa di risposta

  1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:

"A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.".

Art 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione

  1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".

Art 4.

Udienza di prima comparizione e forma della trattazione 1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di

procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 180 (Udienza di prima comparizione e forma della trattazione). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Se richiesto, il giudice istruttore puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.".

1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal...

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