DECRETO 20 marzo 2002, n. 95 - Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Considerato che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 230/2002, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 gennaio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002; A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' 1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, mettono tempestivamente a disposizione degli interessati copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e le pubblicano sul proprio sito internet.

  1. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1.

  2. Le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in caso di aggiornamento delle interfacce.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il...

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