Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998. (Ordinanza n. 2794)

ORDINANZA 27 giugno 1998.

Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998. (Ordinanza n. 2794).

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate a Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici; Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998; Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998; Sentita la regione Campania; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone: Art. 1.

  1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16..." sono aggiunte le seguenti "19 - 20,".

  2. All'art. 12 dell'ordinanza n. 2789/1998 sostituire il primo periodo con il seguente: " 1. Per le maggiori attivita' previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici nel limite di 5 unita' ciascuna e di Bracigliano, Siano e S.

    Felice a Cancello nel limite di 3 unita' possono assumere personale tecnicoamministrativo specializzato o fare convenzioni con esperti, per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine".

    Art. 2.

  3. Per i lavori di rimozione dei materiali alluvionali dagli abitati e dai siti di stoccaggio e per il trasporto a discarica non si effettua il collaudo e il commissario delegato provvede attraverso il direttore...

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