LEGGE 2 giugno 1995, n. 216 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici

Coming into Force03 Giugno 1995
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/02/095G0255/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date02 Giugno 1995
Published date02 Giugno 1995
Official Gazette PublicationGU n.127 del 02-06-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 giugno 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri BARATTA, Ministro dei lavori

pubblici e dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

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Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 - (Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109). - 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n.

109, sono abrogati.

  1. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti della medesima legge n. 109 del 1994.

  2. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalita' stabilite dal regolamento stesso.

  3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonche' ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonche' le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non si pubblicato entro sei mesi dalla stessa data.

  4. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

  5. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

  6. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

  7. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

  8. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

  9. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1 della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  10. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto".

    All'articolo 2:

    al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

    "c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e' inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," e' inserita la seguente: "17,"";

    al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

    "c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono i lavori oggetto della concessione";

    c-ter) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

    "5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406"".

    All'articolo 3:

    al comma 1, lettera a), le parole: "entro e mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

    al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

    "a-bis) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici"";

    al comma 1, la lettera b) e' soppressa;

    al comma 1, lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

    "2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse;

    3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8";

    3-bis) la lettera i) e' abrogata;

    3-ter) la lettera n) e' abrogata";

    al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole: "in relazione a lavori connessi" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a lavori strettamente connessi" e il capoverso 7-quater e' soppresso.

    Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

    "Art. 3-bis. - (Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici). - 1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 6, le parole: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5";

    2. al comma 10, la lettera b) e' abrogata;

    3. i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.

  11. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di personale dell'Autorita' e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)";

    2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      "3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita' amministrative e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche' le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n.

      887, e successive modificazioni";

    3. al comma 5, il secondo periodo e' abrogato;

    4. dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

      "5-bis. alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1994, n, 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo...

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