DECRETO 14 ottobre 1998 - Criteri per il trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione del marmo

DECRETO 14 ottobre 1998.

Criteri per il trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione del marmo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058; Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427; Visto l'art. 1, comma 1-ter, del decretolegge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, che dispone che il Ministro del lavoro puo' concedere - per la durata massima di tre mesi, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata di cui all'art. 1 della sopra citata legge n. 427/1975 - il trattamento ordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro; Visto lo stesso art. 1, comma 1-ter, nella parte in cui appresta, per la concessione del trattamento di cui trattasi, risorse finanziarie nel limite massimo di 6 miliardi di lire per l'anno 1998, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1997, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; Ritenuta l'esigenza di disciplinare l'accesso al trattamento in questione, considerate, sia le nuove causali di intervento previste dal sopra richiamato art. 1, comma 1-ter della legge n. 176/1998, sia le limitate disponibilita' finanziarie, di cui al predetto fondo per l'occupazione;

Decreta: Art. 1.

In deroga al limite di durata previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, al trattamento ordinario diintegrazione salariale previsto dall'art. 1, comma 1-ter, del decretolegge 8 aprile 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa vigente.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente art. 1 puo' essere concesso in favore dei lavoratori interessati, dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del...

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