LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1058 - Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei

Coming into Force31 Dicembre 1971
Enactment Date06 Dicembre 1971
Published date16 Dicembre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/16/071U1058/CONSOLIDATED/19790120
Official Gazette PublicationGU n.317 del 16-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, sempreche' svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.

La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':

1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;

2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.

4) produzione di pietrame e pietrisco;

5) lavorazione delle selci;

6) produzione di sabbia e ghiaia.

Art 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 1

Art 3.

La...

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