Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, sempreche' svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia.