LEGGE 6 agosto 1975, n. 427 - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini

Coming into Force01 Settembre 1975
Enactment Date06 Agosto 1975
Published date01 Settembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/01/075U0427/CONSOLIDATED/20150923
Official Gazette PublicationGU n.232 del 01-09-1975
Titolo I INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non puo' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore e' tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalita' stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonche' con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dallo istituto medesimo.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 3.

L'integrazione salariale e' disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale puo' essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 5.

I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvedera' a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

Art 7.

Il lavoratore che, durante il periodo di...

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