Il rapporto di lavoro

AutoreAntonio Belsito
Pagine53-84
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1. Contratto individuale di lavoro dell’agente e del rappresentante. 2. Obbligo
di buona fede e di correttezza. 3. Il patto di prova. 4. La zona. 5. Il rapporto
in esclusiva. 6. Il compenso: provvigioni degli affari andati a buon f‌ine. 7.
L’indennità di riscossione. 8. Il risarcimento in luogo dello star del credere.
9. Il patto di non concorrenza. 10. Indennità determinata dal Gudice in via
equitativa e congruità del corrispettivo. 11. La concorrenza sleale e parassitaria.
12. La sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL RAPPORTO
DI LAVORO
CAPITOLO 3
SOMMARIO
1. Contratto individuale di lavoro dell’agente
e del rappresentante
Il rapporto di lavoro tra il committente e l’agente si costituisce
con contratto scritto.
L’art. 1742 del codice civile prevede che con il contratto di
agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere
- per conto dell’altra, a fronte della corresponsione di una retri-
Forma
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buzione - la conclusione di contratti in una zona determinata.
È pertanto richiesta la forma scritta ad substantiam.
La fase della stipula del contratto è avviata con la proposta
che solitamente viene effettuata da parte della ditta committente
tramite invio di una lettera di incarico all’agente che, dopo aver-
ne preso visione, può scegliere di non aderire alla proposta o al
contrario di accettarla impegnandosi, in tal caso, a sottoscriverla
e reinviarla nuovamente al mittente.
Il contratto si perfeziona al momento del ricevimento della pre-
detta lettera d’incarico accettato, nelle mani del mittente stesso.
Prosegue l’art. 1742 codice civile: “… ciascuna parte ha diritto
di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che ri-
produca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale
diritto è irrinunciabile”.
Proposta, accettazione, stipula e conclusione del contratto
possono altresì concretizzarsi qualora le due parti decidano di
incontrarsi sottoscrivendo contestualmente un contratto nel qua-
le siano previste e specif‌icatamente individuate la zona entro la
quale l’agente o il rappresentante dovrà operare, la percentuale
per provvigioni e le relative regole per l’incasso del compenso e
per la gestione dei rapporti coi clienti insieme ad altre clausole,
quali eventualmente il patto di non concorrenza e la sua durata,
i criteri di cessazione del rapporto contrattuale.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia, così come già
richiamato (vedi capitolo 2 ) sono rintracciabili nella continuità
e stabilità dell’attività dell’agente che può promuovere la conclu-
sione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una
determinata sfera territoriale, realizzando con quest’ultimo una
non episodica collaborazione professionale autonoma con risul-
tato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre
alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal
preponente medesimo53.
2. Obbligo di buona fede e di correttezza
L’obbligo di buona fede e correttezza è previsto dal codice
civile a carico del lavoratore dipendente tenuto all’osservanza
nell’espletamento del rapporto di lavoro.
Anche nel rapporto parasubordinato intercorrente tra prepo-
nente e agente o rappresentante è previsto tale obbligo.
53 Cass. Civ. Sez. Lav., 24/06/2005, n. 13629.
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Entrambe le parti sono tenute a rispettare il principio di
correttezza e buona fede, la cui violazione può costituire giusta
causa di recesso dal contratto.
Il preponente – cioè il titolare dell’azienda che aff‌ida l’incarico
all’agente – dovrà agire con lealtà e buona fede secondo quanto
previsto dall’art. 1749 cod. civ. che attribuisce all’agente il diritto
alla provvigione, nel caso di inesecuzione del contratto per causa
imputabile al preponente stesso.
Tale disposizione è in deroga al principio generale secondo cui
l’agente ha diritto alla provvigione soltanto per gli affari andati
a buon f‌ine.
Nel caso in cui il preponente non informi l’agente, ad esempio,
dell’imminente revoca di un incarico accessorio di responsabile
d’area quest’ultimo potrà recedere dal contratto per giusta causa
sussistendo una condotta contraria alla lealtà e buona fede.54
Gli artt. 1748-1749 cod. civ. indicano col termine “esecuzione”
gli affari materialmente espletati mentre quelli che non abbiano
avuto esecuzione per cause imputabili al preponente presuppon-
gono che i contratti siano stati comunque conclusi dall’agente e
non si tratti soltanto di aver acquisito una mera proposta ma che
tali contratti non siano stati sostanzialmente conclusi per mancata
accettazione del preponente.
Tale rif‌iuto però dev’essere conforme al principio di buona fede
altrimenti comporterà responsabilità a carico del preponente il
quale dovrà mettere a disposizione dell’agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informa-
zioni necessarie all’esecuzione del contratto.
In particolare dovrà avvertire l’agente entro un termine ra-
gionevole non appena preveda che il volume delle operazioni
commerciali potrebbe essere notevolmente inferiore a quello che
l’agente avrebbe dovuto normalmente attendersi.
Il preponente dovrà informare l’agente entro un termine ragio-
nevole dell’accettazione oppure del rif‌iuto, ovvero della mancata
esecuzione di un affare procuratogli.
Trimestralmente il preponente è tenuto a consegnare l’estratto
conto delle provvigioni dovute all’agente ed entro il mese suc-
cessivo dovrà provvedere alla relativa liquidazione. L’agente ha
diritto di verif‌icare quanto a lui spettante chiedendo un estratto
dei libri contabili.
Naturalmente le regole di correttezza e di buona fede devo-
no valere per entrambe le parti come regola di comportamento
54 Cass. Civ. Sez. Lav., 09/09/2008, n. 22925.

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