Agenti e rappresentanti

AutoreAntonio Belsito
Pagine29-52
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1. L’agente ed il rappresentante. 2. Il mediatore ed il procacciatore di affari.
3. L’accordo nazionale economico collettivo. 4. Il collaboratore dell’agente e la
sub-agenzia. 5. Differenze tra agente, rappresentante, procacciatore d’affari
e mediatore. 6. Altre f‌igure di collaboratori parasubordinati. 7. L’ENASARCO.
8. Regolamento delle attività istituzionali. 9. Obbligatorietà dell’iscrizione del
“ruolo agenti”.
AGENTI E
RAPPRESENTANTI
CAPITOLO 2
SOMMARIO
1. L’agente ed il rappresentante
L’agente di commercio è quel lavoratore autonomo che tratta
affari commerciali per promuovere la stipulazione di contratti
per conto di terzi.
Col termine rappresentante si individua il soggetto cui è stata
conferita una procura o un incarico per concludere contratti in
nome e per conto dell’azienda mandante.
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Entrambe le f‌igure agiscono per conto della ditta mandante,
sebbene solo i primi svolgano un incarico i cui poteri e i limiti
sono ben def‌initi nello specif‌ico contratto di agenzia stipulato.
Anche l’accordo economico collettivo degli agenti e dei rap-
presentanti conferma la stessa def‌inizione19.
La rappresentanza può distinguersi in diretta o indiretta.
Quella dell’agente è indiretta se nel contratto è previsto che
l’acquisizione di commesse risulti quale proposta d’ordine e che
debba essere accettata dall’azienda.
In tal caso il contratto con il cliente non si perfeziona sin
quando la ditta non invia la conferma d’ordine.
Qualora invece la mera sottoscrizione dell’ordine sia suff‌i-
ciente a perfezionarlo, verosimilmente all’agente è riconosciuto
un maggiore potere, potendo egli rappresentare direttamente
l’azienda.
Autorevole dottrina individua nell’art. 1745 cod. civ., in tema
di rapporto di agenzia, due diverse forme di rappresentanza:
attiva e passiva.
Il co. 1 dell’art. 1745 infatti, enuncia il principio secondo cui le
dichiarazioni che riguardano l’esecuzione (e non il perfezionamento)
del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle
inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente”.
Stante tale disposizione, il cliente dell’agente non sarà tenuto
a denunciare un vizio necessariamente al preponente potendo
lamentarlo direttamente all’agente, purchè nel termine di de-
cadenza di otto giorni dalla scoperta dello stesso ex artt. 1495
e 2226.
Stessa forma di rappresentanza passiva è riscontrabile nel
caso di cui all’art. 1512 c.c. (garanzia di buon funzionamento) a
condizione che il malfunzionamento venga denunciato, secondo
19 Art. 1 AEC commercio 16/02/2009 “Il contratto di agenzia e rappresentanza commer-
ciale tra le case mandanti (in seguito denominate “ditte”) e gli agenti e rappresentanti di
commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.
Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. da 1742 a 1752 del Codice Civile,
indipendentemente dalla qualif‌ica o denominazione utilizzata dalle parti:
a) è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere
la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente,
nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’art. 1746 del Codice
Civile senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui
all’art. 1746 Codice Civile devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rap-
presentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione
del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità pref‌issata sulla
esecuzione della sua attività…”
Rappresentanza
passiva

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