Le controversie giudiziarie

AutoreAntonio Belsito
Pagine115-130
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1. Il processo del lavoro. 2. La competenza territoriale. 3. Competenza in
materia di patto di non concorrenza. 4. Il giudizio di primo grado: l’udienza
di discussione. 5. I poteri istruttori del Giudice. 6. La sentenza. 7 Le impu-
gnazioni: a) ricorso in appello; b) ricorso per cassazione.
LE CONTROVERSIE
GIUDIZIARIE
CAPITOLO 6
SOMMARIO
1. Il processo del lavoro
La nuova disciplina del processo del lavoro, introdotta nel
533, è fondata sui princìpi della oralità, immediatezza e con-
centrazione.
Dal 2 giugno 1999 (D.lgs. 51/98) la funzione di Giudice del
Lavoro è svolta dai magistrati esclusivamente presso la sede cen-
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trale di ogni Tribunale ove è appositamente istituita la sezione
lavoro (o in mancanza vi è il settore lavoro nella sezione civile),
essendo stata soppressa la f‌igura del Pretore.
Il nuovo titolo quarto del libro secondo del codice di proce-
dura civile (norme per le controversie in materia di lavoro)
è diviso in:
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
La tutela dei diritti è garantita in sede giurisdizionale dalla
nostra Costituzione che all’art. 24, co. 1 così recita: “Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.
Pertanto e correlativamente all’art. 25 Cost. il lavoratore che
ritenga leso un proprio diritto soggettivo farà valere le proprie
ragioni dinanzi al Giudice naturale, anche se potrà, così come
sopra accennato, eventualmente risolvere la controversia anche
in sede stragiudiziale secondo termini e modalità di legge.
Con l’art. 409 c.p.c. viene indicata l’area di applicabilità del
processo del lavoro.
Tutte le controversie concernenti i diritti, non soltanto patri-
moniali, del lavoratore rientrano nella competenza per materia
del Giudice del Lavoro, cui si può ricorrere:
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nato privato tra dipendente e datore, anche se non inerenti
all’esercizio di una impresa ( art. 409 n. 1)
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tecipazione agraria, di aff‌itto a coltivatore diretto, nonché
per rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la com-
petenza della sezione specializzata agraria (409 n. 2)
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porti di agenzia e di rappresentanza commerciale (soltanto
come ditte individuali) ed altri rapporti di collaborazione
che si concretizzino in una prestazione di opera continua-
tiva e coordinata prevalentemente personale, anche se non
a carattere subordinato (art. 409 n. 3 c.p.c.), escludendosi
quindi ogni possibilità di adire il Giudice del Lavoro da
parte di Società (sia di persone che di capitali) che svolgono
attività di agenzia e rappresentanza160 .
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160 Cass. Civ. Sez. Lav., 27/11/2000 n. 15241 e Cass. Civ. Sez. Lav., 13/07/2001 n.
9547.

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