Il materiale giurisprudenziale

AutoreElvira Quadrato
Pagine59-94
IL MATERIALE GIURISPRUDENZIALE 59
CAPITOLO TERZO
IL MATERIALE GIURISPRUDENZIALE
SOMMARIO: 1. Il quadro della documentazione. – 2. Le testimonianze
gaiane. – 3. Ulpiano e la legislazione matrimoniale augustea. – 4. D.
24.2.11 pr. – 5. Ulpianus de adulteriis: D. 40.9.12 pr., D. 48.5.24(23).2,
D. 48.5.30(29).6. – 6. D. 1.3.32.1.
1. Il quadro della documentazione
L’uso di legislator per indicare il magistrato che propone
la legge, la presenta al popolo perché l’approvi, lo si riscontra
pure nel lessico giurisprudenziale dell’età del Principato.
Risulta dal V.I.R., che alla voce legislator cita i passi dei giu-
risti, nove, in cui compare il termine: nell’ordine, tre brani di
Gaio (Inst. 3.56, 3.75, 3.218), quattro frammenti di Ulpiano
(D. 24.2.11 pr., D. 40.9.12 pr., D. 48.5.24(23).2, D. 48.5.30(29).6),
ancora un brano gaiano (Inst. 3.76) e infine, a chiudere
l’elenco, un testo di Giuliano (D. 1.3.32.1). L’analisi però non
si può fermare al solo sostantivo legislator, ma investe pure il
verbo fero – la radice di lator1 – che significa “portare”2, e che
riferito a legem, leges, vuol dire “presentare la legge”3. Fra i pas-
si citati dal V.I.R. in cui si incontra il verbo, ferre unito a legem,
leges sta a significare dare, edere, proponere, rogare4. Ce ne
–––––––––
1 Thesaurus linguae latinae, s.v. lator, col. 1010, 79 ss., a ferre …
usu primario, maximae in vita publica, i.q. rogator, auctor, dator sim.
2 G. DEVOTO, Storia della lingua di Roma, S. Lazzaro, 1991, 11
3 V., al riguardo, KREBS, Antibarbarus der lateinischen Sprache, I,
cit., 586, alla voce ferre: “Da nur eine Magistratsperson, die ein Gesetz
beim Volke in Vorschlag bringt, legem fert, nicht das Volk …”.
4 Col. 824, D. = dare, edere, proponere, rogare. Da segnalare, di
Pomponio, D. 1.2.2.16 (Exactis deinde regibus consules constituti sunt
LEGISLATOR. DAL LEGEM FERRE AL LEGES CONDERE
60
sono alcuni nei quali l’autore della proposta presentata al po-
polo, il legislator, viene descritto come colui che leges … ad
populum tulit5: come in D. 1.2.2.2 di Pomponio6, dove è men-
zionato Romolo, che “propose” (tulit) “egli stesso” (et ipse)
al popolo “alcune leggi curiate” (leges quasdam curiatas).
Cosa che fecero anche “i re che seguirono”: tulerunt et se-
quentes reges. Il verbo tulit ricorre due volte in un passo di
Callistrato (D. 47.21.3) per indicare il promotore della legge:
nel principium il legis lator è Gaius Caesar “ideatore di una
legge agraria”7, diretta a “punire con una pena pecuniaria di
50 monete d’oro coloro che dolosamente avessero rimosso
fuori dal loro sito o dai loro confini i termini posti”8. Nel se-
guito del passo (il paragrafo 1) il tulit è riferito all’imperatore
Nerva, “artefice di un’altra legge agraria”, volta a inasprire la
–––––––––
duo: penes quos summum ius uti esset, lege rogatum est: dicti sunt ab eo,
quod plurimum rei publicae consulerent. qui tamen ne per omnia regiam
potestatem sibi vindicarent, lege lata factum est, ut ab eis provocatio
esset neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi:
solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula publica duci
iuberent) e D. 1.2.2.24 (Et cum plcuisset leges quoque ferri, latum est ad
populum, uti omnes magistratus se abdicarent …), di Ulpiano, D. 48.5.1
(Haec lex lata est a divo Augusto). Particolarmente significativo Tit. Ulp.
1.3 (Lex aut rogatur, id est fertur …).
5 Sul punto v. pure VALDITARA, Gai. 3,218 - I.4,3,15 e l’evoluzione
del concetto di legislator, cit., 494 s.
6 Il documento, notissimo, in cui il giurista adrianeo “dichiara neces-
sario esporre l’origine del diritto e il suo sviluppo” (D. 1.2.2 pr.).
7 “Si suole attribuirla a Caligola: ma probabilmente non è che la Lex
Iulia agraria di Cesare”: così ROTONDI, Leges publicae populi Romani,
cit., 467. V., ultimamente, J.G. WOLF, Imitatio exempli in der römisches
Stadtrechten Spaniens, in IVRA 56 (2006-2007), 11 e ntt. 60-61. Si tratte-
rebbe della legge proposta da Cesare, nella qualità di console, osteggiata,
come narra Svetonio, ma invano, dal collega Bibulo, “cacciato dal foro
con le armi e, ridotto a tale disperazione che, fino a quando non uscì di
carica si limitò a fare la sua opposizione rintanato in casa” (Div. Iul. 20).
8 5 de cogn.: Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos,
qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo,
pecuniaria poena constituta est: nam in terminos singulos, quos eiecerint
locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari iubet; et eius
actionem petitionem ei qui volet esse iubet.
IL MATERIALE GIURISPRUDENZIALE 61
sanzione “a carico dello schiavo o della schiava che con dolo
e all’insaputa del dominus” avessere commesso l’illecito,
comminando “la pena capitale a meno che il padrone o la pa-
drona non avessero preferito pagare la multa”9.
2. Le testimonianze gaiane
Nella trama delle Institutiones gaiane il primo passo in cui
viene impiegata dal giurista antonino la parola legislator
considerata un tempo spuria ma poi, negli ultimi decenni, e
grazie all’apporto di una dottrina meno scettica, restituita
all’autore delle Istituzioni – è 3.5610, che riguarda la destina-
–––––––––
9 Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si
servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi
dominus dominave multam sufferre maluerit.
10 Messa in dubbio dal Kniep la paternità gaiana di legislator con la
motivazione, assai debole, che “Legislator ist ein von den römischen
Rechtsgelehrten noch wenig gebrauchtes Wort” (Gai Institutionum Com-
mentarius III, §§ 1-87, Jena, 1914, 24 nt. 14), è stato il Beseler a rinvigo-
rire la tesi della “non genuinità” di legis latorbei Gaius” (ZSS. 47
[1927], 357), seguito una decina di anni dopo dal Solazzi (Glosse a Gaio
, in Studi Riccobono I (Palermo 1936) = Scritti di diritto romano, VI,
Napoli, 1972, 187 nt. 122) che, pur determinato ad espungere l’espres-
sione legis lator dai passi gaiani, insieme ai “5 luoghi del Digesto che la
contengono”, non esclude del tutto (c’è un “forse” nelle sue parole, che
tradisce una certa esitazione) la possibilità di difenderla in 3.56, “opinan-
do che qua legislator non significhi il legislatore astrattamente considera-
to, bensì individui il personaggio che ha proposto la legge Iunia” (Gai
3.56, in SDHI. 3 [1937] = Scritti VI, cit., 491 s.). Critico anche il giudizio
di E. LEVY, Der Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar, 1925,
142. Ma la diffidenza antica si è via via dissolta: U. WESEL, Rethorische
Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen, Köln-Berlin-
Bonn-München, 1967, 80s. e ntt. 135, 136, 137 e 138, che disapprova
l’opinione di coloro che reputano postclassica l’espressione legis lator
ritienendola tale da “non reggere ad una verifica sicura”, e ne difende
l’utilizzazione da parte di Gaio, Ulpiano e pure di Giuliano; secondo B.
VONGLIS, La lettre et l’esprit de la loi dans la jurisprudence classique et
la rhétorique, Paris, 1968, 25 nt.2, “non esiste ragione alcuna per sospet-
tare i passi delle Istituzioni di Gaio in cui figura il vocabolo legislator”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT