Premessa

AutoreElvira Quadrato
Pagine9-14
PREMESSA 9
PREMESSA
Il termine legislator non ha, nel linguaggio romano, sem-
pre lo stesso significato. A Roma, per un lungo arco di tempo,
dalle origini della legislazione comiziale, il vocabolo non sta
ad indicare colui che “fa la legge”, il legislatore secondo
l’accezione attuale. Come si vedrà tornando su di un tema an-
cora utile da indagare, legislator in questa fase allude invece a
chi avanza una proposta di legge dinanzi alla comunità (il po-
polo o la plebe) affinché l’approvi; si riferisce a colui che la
“porta”, come suggerisce il lator, da fero1. “Latore della leg-
ge” è il magistrato che la presenta attraverso una rogatio. È
quanto emerge dalla definizione, notissima, di lex, come la
descrive Ateio Capitone nel racconto di Gellio.“Sento chiedere
che cosa si intenda per lex, cosa per plebiscitum, cosa per roga-
tio, cosa per privilegium”, scrive Gellio2, e riporta le parole del
giurista, “espertissimo nel diritto pubblico e privato”3: “La leg-
ge, disse, è un precetto generale del popolo o della plebe su in-
terrogazione del magistrato”: lex, inquit, est generale iussum
–––––––––
1 Cfr. J.P. KREBS, Antibarbarus der lateinischen Sprache9, Basel –
Stuttgart, 1984, che alla voce Lator (vol. II, 9) scrive: “Richtig ist es nur
in Verbindung mit den Genitiven legis, rogationis, legum, plebisciti u.a.,
der etwas öffentlich in Vorschlag bringt”; e alla voce Ferre (vol. I, 586):
“Da nur eine Magistratsperson, die ein Gesetz beim Volke in Vorschlag
bringt, legem fert, nicht das Volk, welches legem iubet”. Sulla “differen-
za” fra legis lator e legis dator v. ancora KREBS, Antibarbarus der latei-
nischen Sprache, cit., s.v. Dare (vol. I, 391). Sulla composizione della
parola v. pure E. FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, Patavii, 1940, s.v.
legislator: (lex et fero) qui leges fert; Oxford Latin Dictionary, Oxford,
1973, 1014: Legislator (lex + lator) a proposer of a law, law-giver.
2 Noct. Att. 10.20.1: Quaeri audio, quid ‘lex’ sit, quid ‘plebisscitum’,
quid ‘rogatio’, quid ‘privilegium’.
3 Noct. Att. 10.20.2: ... publici privatique iuris peritissimus.

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