Il Titolo IV: "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata" del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato ed integrato dall’art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con la legge 6 giugno 2008, n. 101.

AutoreAntonio Manganelli
Occupazione dell'autoreCapo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pagine35-90

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133. (art. 134 T.U. 1926). – Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

@1.L’esercizio dell’attività di vigilanza da parte del proprietario dei beni mobili ed immobili con l’impiego di guardie particolari giurate

La disposizione contempla una delle modalità di esercizio dell’attività di vigilanza privata per mezzo di guardie particolari giurate, attribuendo al proprietario dei beni mobili od immobili la facoltà di richiederne la nomina al Prefetto.

Tuttavia, la previsione merita qualche ulteriore approfondimento, in ragione della vetustà del testo normativo (risalente al 1931), che per questo impone un’interpretazione compatibile con gli istituti giuridici e le definizioni introdotti successivamente, al fine di accertare quali siano effettivamente i soggetti che possono avvalersi di questa facoltà e se il riferimento alle “proprietà mobiliari o immobiliari” debba interpretarsi nel senso che essa spetti, in via esclusiva, solo al titolare del relativo diritto, secondo la definizione contenuta nell’art. 832 del codice civile.

Con riguardo ai soggetti che possono richiedere la nomina di guardie particolari giurate, attualizzando la terminologia usata dal legislatore del tempo ai principi che si ricavano dal diritto amministrativo e dal codice civile, tralasciando il riferimento “ai privati”, che non pone problemi, si osserva che il rinvio agli “enti pubblici” va interpretato nel modo più ampio possibile; debbono, cioè, ritenersi legittimati ad inoltrare la richiesta al Prefetto non solo gli enti pubblici in senso stretto e, quindi le “persone giuridiche pubbliche”, secondo la definizione Page 36 data dall’art. 11 del codice civile, compresi gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni (statali, regionali e locali)67, ma anche quelle forme organizzative dell’apparato pubblico di più recente introduzione, come, ad esempio, le Agenzie, le Autorità garanti ed i Commissariati straordinari.

Lo stesso criterio esegetico deve essere utilizzato per interpretare il riferimento agli “altri enti collettivi” contenuto nel primo comma dell’art. 133 T.U.L.P.S. Sotto questa formula vanno ricomprese non solo le società di persone e di capitali disciplinate dal codice civile, ma anche tutte le istituzioni di carattere privato, munite di personalità giuridica, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il secondo comma prevede poi la possibilità, previa autorizzazione del Prefetto, di “associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse”. Si tratta di una particolare forma di aggregazione voluta dal legislatore e previamente autorizzata dall’Autorità amministrativa, la cui disciplina è dettata oltre che dall’art. 133 T.U.L.P.S., anche dagli artt. 249 e 251 del relativo regolamento di esecuzione, cui si rinvia per quel che concerne le modalità della richiesta, la responsabilità del richiedente e degli altri consociati, i limiti posti all’esercizio dell’attività.

Per completezza, occorre ancora soffermarsi su altri due aspetti particolarmente rilevanti: il primo, di cui già si è fatto cenno in precedenza, riguarda la verifica se l’essere proprietario dei beni da vigilare può ritenersi una condizione imprescindibile per richiedere la nomina di guardie particolari giurate; l’altro, invece, attiene la possibilità di poter ammettere che la richiesta pervenga da un soggetto che sia legato al bene da vigilare o custodire da un rapporto giuridico diverso dal diritto di proprietà.

In risposta all’interrogativo se l’essere proprietario dei beni mobili ed immobili, secondo la previsione contenuta nell’art. 832 del codice civile68, debba considerarsi come l’unica condizione per poter richiedere la nomina di guardie giurate, si osserva che un’interpretazione letterale della disposizione indurrebbe ad una risposta affermativa. Ma, se così fosse, ci si accorge che una tale conclusione risulterebbe essere veramente molto riduttiva, in quanto rimarrebbero esclusi dalla possibilità di proteggere i propri beni una miriade di altri soggetti che, pur non potendo “disporre in modo pieno ed esclusivo” della cosa, hanno Page 37 tuttavia un interesse analogo a quello del proprietario, pur sempre tutelato dall’ordinamento giuridico, di non vedersi sottratta od aggredita la cosa stessa e, quindi, il bene.

Sulla base di quanto appena affermato, si comprende come la facoltà di proteggere il bene a mezzo di guardie particolari giurate debba necessariamente essere riconosciuta oltre che al proprietario anche ai titolari di diritti soggettivi di godimento, come, ad esempio, all’usufruttuario o al titolare del diritto di superficie; né si ritiene che la stessa facoltà possa essere negata al beneficiario di un contratto di leasing, che abbia ad oggetto l’utilizzo di un bene, ovvero al titolare di un rapporto giuridico nel quale l’integrità e l’esigenza di protezione del bene assume un rilievo tale che, in mancanza del bene, verrebbe in qualche modo a vanificarsi la relazione causale, o, per meglio dire, lo scopo che ha generato/fatto sorgere il rapporto giuridico sottostante, anche di natura contrattuale, come può essere, ad esempio, il caso del contratto di affitto dell’azienda.

Deve, perciò, concludersi che quel che rileva e giustifica la richiesta di nominare guardie particolari giurate, ai sensi dell’art. 133 T.U.L.P.S, è l’esistenza di una stretta relazione tra il bene ed il titolare del rapporto giuridico sottostante che faccia sorgere un interesse alla protezione del bene medesimo, analogo a quello che vanta il titolare del diritto di proprietà.

Infine, va osservato che per la nomina di guardie particolari da parte del proprietario la sentenza C-465/05 del 13 dicembre 2007 non ha fatto sorgere alcuna necessità di adeguamento della normativa in materia, in quanto l’obbligo di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con la guardia particolare giurata, imposto come meglio si vedrà dall’art. 251 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., cui si rinvia, fa sì che il diritto comunitario venga in considerazione solo con riguardo alla necessità di assicurare il diritto di stabilimento sul territorio nazionale ai cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’ Unione Europea. D’altra parte, questa esigenza di adeguamento della normativa italiana era stata già soddisfatta con le modifiche introdotte dall’art. 33 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), di cui si tratterà in modo più diffuso in sede di commento all’art. 138, riguardante la nomina di guardie particolari giurate, che ai fini del rilascio delle anzidette autorizzazioni ha equiparato i cittadini di altri Paesi appartenenti alla CEE a quelli italiani, aderendo così alle determinazioni assunte dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n. C-289/99 del 200169, conclusiva di una precedente procedura di infrazione a suo tempo promossa dalla Commissione nella stessa materia.

Con riguardo all’impiego delle guardie particolari giurate, nel rinviare a quanto si dirà più approfonditamente nel successivo capitolo a proposito delle corrispondenti disposizioni del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., va ricordato che per costante giurisprudenza deve ritenersi assoggettata alla disciplina Page 38 di cui agli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S, con l’obbligo di richiedere la nomina di guardie particolari giurate, “ogni attività che, oggettivamente e previo incarico dell’interessato, si ponga a salvaguardia diretta della proprietà altrui …”, anche se l’attività si concretizzi nella semplice segnalazione dell’allarme alle forze di polizia. “Sotto questo profilo allora appare irrilevante se l’opera di sorveglianza sui beni altrui venga disimpegnata anziché per mezzo delle prestazioni lavorative di personale subordinato (le guardie giurate), o tramite apparati tecnologici.”70

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“134. (art. 135 T.U. 1926). – Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto, o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertate l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’art. 11, nonché dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

@2. Il regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività da parte di istituti di vigilanza privata

L’art. 134 T.U.L.P.S contempla un’altra modalità di esercizio dell’attività di vigilanza, diversa da quella già esaminata a proposito del precedente art. 133, e precisa inoltre che analoga licenza deve essere richiesta e rilasciata dal Prefetto per “eseguire investigazioni o ricerche” o “raccogliere informazioni per conto di privati”.

Con questa norma è consentito al privato di esercitare professionalmente un’attività economica organizzata per la produzione di un...

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