Il Titolo IV: “Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata.”, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato ed integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 (GU n. 234 del 6-10-2008).

AutoreAntonio Manganelli
Occupazione dell'autoreCapo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pagine91-168

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20 – Delle guardie particolari

249. Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall’art. 138 della legge, nonché della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Per ottenere l’autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l’atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull’atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

@1.La nomina delle guardie particolari giurate

Come già osservato, a proposito dell’art.133 T.U.L.P.S., il legislatore, riconoscendo il diritto all’autodifesa, consente ai privati proprietari la possibilità di predisporre una protezione dei propri beni, attuata attraverso l’utilizzo di guardie particolari giurate per il cui impiego occorre richiedere la nomina al Prefetto.

In relazione alla previsione contenuta nel successivo art. 134 T.U.L.P.S., va notato che non esiste differenza sostanziale fra le guardie nominate direttamente dai privati e quelle assunte dagli istituti; si tratta di datori di lavoro diversi ma, Page 92 in entrambi i casi, occorrono i medesimi requisiti per la nomina, e cioè, la richiesta nominativa fatta dal datore di lavoro al Prefetto, l’accettazione della guardia giurata e l’approvazione prefettizia previa verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 138 del T.U.L.P.S.

Il procedimento per conferire la nomina a guardia particolare giurata ha inizio con un atto di impulso di parte diretto al Prefetto. Il primo comma dell’art. 249 T.U.L.P.S. definisce questo atto una dichiarazione con la quale l’interessato, in qualità di legale rappresentante di un istituto di vigilanza o di proprietario di beni, manifesta la volontà di adibire un soggetto a compiti di guardia giurata.

Il primo comma prosegue prevedendo che la dichiarazione da rendere al Prefetto dal proprietario dei beni deve contenere: a) le generalità dei soggetti di cui si richiede la nomina (“… le generalità dei guardiani …”); b) le proprietà mobiliari e immobiliari rispetto alla quali le guardie debbono esercitare la loro opera di vigilanza (“… i beni da custodire …”).

È evidente che tale ultimo obbligo è rivolto esclusivamente ai proprietari che intendono avvalersi di guardie giurate, potendo solo costoro conoscere a priori quali beni saranno oggetto di sorveglianza (i titolari degli istituti di vigilanza non possono infatti prevedere in anticipo quanti e quali beni le guardie giurate da loro dipendenti saranno chiamati a tutelare, perché ciò dipenderà dagli affidamenti della committenza che si rivolgerà all’istituto).

Allo stesso modo, va poi letta la previsione del successivo art. 252 che, come si vedrà meglio in seguito, contempla la possibilità per le guardie dipendenti da privati di custodire beni posti in province diverse con la sola approvazione del prefetto che ha ricevuto la domanda (sentiti i prefetti delle province interessate). Anche in questo caso, dunque, l’elemento discriminante sono “i beni da custodire” che, unicamente nell’ipotesi di cui all’art. 133 T.U.L.P.S., possono essere individuabili al momento della domanda.

Del resto, la centralità del “bene” risulta con evidenza già dal primo comma dell’art. 249, allorché prevede l’elencazione analitica delle proprietà da vigilare, tale da consentirne la concreta individuazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; tale assunto trova, poi, un’altra conferma nel successivo art. 253 del Regolamento, secondo il quale il proprietario che intenda destinare la guardia alla protezione di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’originaria dichiarazione resa al Prefetto, ha l’obbligo di integrare la prima dichiarazione, affinché l’Autorità possa annotare i nuovi beni da sorvegliare in calce al decreto di nomina.

Da quanto sopra si evince che non esiste un diritto del singolo ad esercitare l’attività di guardia particolare indipendentemente dalla richiesta di chi della sua opera voglia e possa avvalersi175. Quindi, nel sistema normativo vigente non vi è spazio per la prestazione autonoma del servizio da parte di singole guardie; la figura della guardia giurata, nell’impostazione del T.U.L.P.S, è inscindibilmente Page 93 connessa ad un datore di lavoro (privato od ente che sia), che la assume alle proprie dipendenze e, quale logico corollario, questi dovrà assolvere gli obblighi previdenziali ed assistenziali mediante l’iscrizione del lavoratore all’Inps ed all’Inail.

La verifica dell’integrale assolvimento di tali obblighi è, come si è visto a proposito dell’art.138 T.U.L.P.S. e come si vedrà per i successivi artt. 257-bis, 257-ter, uno degli obiettivi principali della riforma normativa in esame.

Considerato che l’intervento censorio della Corte di Giustizia Europea non ha riguardato in alcun punto l’autorizzazione prefettizia per la guardia, l’intervento novellistico del secondo comma sottolinea che la nomina di una “guardia particolare” ex art.133 T.U.L.P.S. (nella dizione formale del T.U.L.P.S. e del Regolamento) – ma anche per quella dipendente da un istituto di vigilanza – presuppone la verifica dei requisiti prescritti ed impone l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Infatti, la stessa formulazione viene ripetuta dall’art. 257-ter, primo comma, lettera a) del Regolamento, concernente gli obblighi del datore di lavoro titolare dell’istituto di vigilanza, autorizzato ex art.134 T.U.L.P.S.

Lo stesso primo comma dell’art.249 prevede la sottoscrizione congiunta da soggetto che richiede la nomina (sia esso il proprietario dei beni o titolare di un istituto di vigilanza privata) e dell’aspirante guardia giurata, consentendo al Prefetto di verificare che entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) abbiano una volontà conforme alla dichiarazione sottoscritta. La medesima disposizione prevede poi la produzione dei documenti e dei certificati atti a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti all’art.138 T.U.L.P.S. nell’aspirante guardia176.

Dal momento della ricezione della dichiarazione, il Prefetto deve accertare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e quindi rilasciare o denegare l’approvazione della nomina alla guardia giurata. Tale procedimento deve concludersi, come stabilito dal D.M. 2 febbraio 1993, nr. 284177, entro 90 giorni, con un provvedimento formale del Prefetto. Qualora tale termine trascorra senza che venga adottata alcuna decisione, l’interessato non acquisterà automaticamente la nomina. Il Prefetto dovrà, quindi, sempre provvedere sull’istanza presentata, potendo, peraltro, essere chiamato a giustificare eventuali ritardi nell’adozione della sua decisione, con la possibilità dell’insorgenza di profili di responsabilità178.

Il secondo comma dell’art. 133 T.U.L.P.S. prevede la possibilità, previa autorizzazione del Prefetto, di “associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse” e l’art. 249 ed il successivo art. 251 del Regolamento ne disciplinano il procedimento.

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La possibilità di nominare guardie in forma congiunta è consentita sia alle persone fisiche, sia a quelle giuridiche (pubbliche e private), previa presentazione di una dichiarazione al Prefetto la quale, oltre alle generalità e alle firme delle aspiranti guardie, deve recare anche le sottoscrizioni dei proprietari, e, se si tratta di un ente, la sottoscrizione dovrà essere apposta da chi ne ha la legale rappresentanza.

Nel caso di “consociazione di proprietari”, figura che non trova alcuna corrispondenza nel codice civile e per la quale non è legalmente prevista la figura di un rappresentante, la dichiarazione deve recare: l’indicazione di tutti i “consociati” (cioè di tutti i proprietari che si sono associati per la nomina delle guardie da destinare alla tutela dei loro beni), la forma e la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, sostituzione e recesso dei consociati stessi (art. 249 terzo comma).

In realtà, la dichiarazione al Prefetto sostituisce l’atto ritenuto indispensabile dalla legge, per la vita del nuovo soggetto giuridico, diverso da coloro che vi partecipano, che è l’atto costitutivo per la società, ovvero lo statuto per le associazioni. Ovviamente, la “consociazione di proprietari” non muta la sostanza della previsione dell’art.133 T.U.L.P.S.: anche in questo caso, come in quello regolamentato dal suo primo comma, i beni da sorvegliare sono esclusivamente quelli che ricadono sotto il diritto di disposizione dei consociati. Diversamente, laddove la consociazione offrisse l’opera delle dipendenti guardie giurate a soggetti estranei all’associazione, la stessa renderebbe un’opera di vigilanza per conto terzi senza essere in possesso della relativa licenza179.

Come si è sopra osservato, tutto il procedimento finalizzato alla nomina di guardie giurate per la difesa dei propri beni avviene sotto il controllo del Prefetto, che verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per tale nomina.

Il quinto comma dell’art. 249 prevede poi un ulteriore controllo che attiene questa volta all’adeguatezza delle modalità con cui i servizi di custodia vengono espletati da parte delle guardie...

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