DECRETO 11 giugno 2009 - Regolamentazione del gioco Enalotto. (09A07319)


TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90, lettere a), b), e c), dispone, tra l'altro, la revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;

Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come «SuperEnalotto». Nell'ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il medesimo gioco.


    TITOLO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi gia' oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.


    TITOLO II

    MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
    VINCITE

    Art. 3.

    Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

  4. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.

  5. I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi' indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all'art. 5, comma 2, che siano in corso di validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.

  6. Per ciascun concorso sono estratti:

    1. una combinazione di 6 numeri;

    2. un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;

    3. un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».

    La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilita' di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.

    Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.

  7. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.

  8. Le categorie di premi sono 5:

    1. alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);

    2. alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) piu' il numero complementare di cui al comma 3, lettera b);

    3. alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).

  9. Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.

  10. Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilita' di recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.

  11. Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile ne' tempestivamente recuperabile, si da' luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.


    TITOLO II

    MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE
    VINCITE

    Art. 4.

    Costo del gioco, montepremi e vincite

  12. Una combinazione di gioco e' costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

  13. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco e' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a due combinazioni di gioco.

  14. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e' costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

  15. Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

    1. al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

    2. al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

    3. al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

    4. al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

    5. al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.

    La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'art. 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

  16. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.

  17. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, il relativo montepremi:

    1. per il 50% del suo valore andra' a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

    2. per il restante 50% verra' destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione e' accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.

  18. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.

  19. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT