DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 581 - Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di giuoco

Coming into Force15 Agosto 1951
Enactment Date18 Aprile 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/07/31/051U0581/CONSOLIDATED/20020418
Published date31 Luglio 1951
Official Gazette PublicationGU n.173 del 31-07-1951
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno; Decreta:

Art 1.

Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente i compiti di:

  1. esaminare tutti i progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e di segnalare al Ministro per le finanze quelle attivita' che potrebbero essere esercitate dallo Stato, sia direttamente, sia affidandone la gestione a persone fisiche o giuridiche;

  2. dare il parere in merito ai regolamenti dei singoli giuochi di abilita' e concorsi pronostici, sia da gestire dallo Stato direttamente o indirettamente, sia da gestire dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E.;

  3. dare il parere in merito alle convenzioni da stipulare con le persone fisiche o giuridiche prescelte a gestire le attivita' di giuoco per conto dello Stato;

  4. dare il parere su tutte le questioni riguardanti i giuochi di abilita' ed i concorsi pronostici che il Ministro per le finanze ritenesse di sottoporle.

La Commissione predetta e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti, anche non appartenenti alla Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale predetto, di grado non inferiore al 9°.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art 1.

((Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.

La Commissione di cui al comma precedente e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.

Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni)).

NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI
Art 2.

Nel caso di giuochi e di concorsi a svolgimento periodico, ogni singola manifestazione si considera ad ogni effetto, autonoma ed indipendente dalle altre.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

Art 3.

Ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento. Esso deve contenere le modalita' pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Art 4.

La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.

Art 5.

La scheda deve riportare esattamente gli eventi da pronosticare oppure i quesiti da risolvere.

Essa e' normalmente composta di piu' parti, di cui una (figlia) rimane in possesso del concorrente e un'altra (matrice) viene ritirata dal gestore.

Nei casi in cui il particolare tipo di giuoco o di concorso lo richieda, la matrice viene ritirata per essere custodita, nei modi prescritti, in ora prefissata e comunque prima che gli eventi da pronosticare abbiano inizio o compimento e sempre che, in quest'ultimo caso, non si arrechi pregiudizio alla regolarita' del concorso.

La figlia, in possesso del concorrente, serve solamente a comprovare l'avvenuto pagamento della posta ai fini del suo rimborso nei casi previsti, o ad ottenere il pagamento della vincita, quando in base al regolamento del concorso, ne sia necessaria la produzione.

Art 6.

La custodia delle matrici, nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, viene effettuata mediante deposito di esse in un archivio, per la cui apertura occorra l'intervento simultaneo dei componenti di una apposita Commissione, assistita da un segretario, che puo' essere anche un membro della stessa Commissione, la quale deve controllare la regolarita' delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando l'ammontare delle matrici da custodire e gli estremi di quelle accertate come mancanti.

L'archivio puo' essere costituito da un locale fornito di sufficienti garanzie o da uno o piu' armadi corazzati.

Art 7.

Nei casi in cui, agli effetti della validita' del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente.

Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata, dietro consegna della parte della scheda in suo possesso.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile in modo da non consentire in tutto o in parte l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o delle risposte ai quesiti, od appaia comunque alterata o corretta.

Art 8.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata al fondo premi.

La medesima norma sara' applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere riscontrata la non integrita' dell'archivio o della sua chiusura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui al secondo comma dell'art. 11.

Art 9.

La mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (secondo comma) e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all'art. 20 sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice e' stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica.

L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica.

Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza.

Art 10.

I risultati del giuoco o del concorso, la misura dei premi e l'assegnazione di essi debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione di un bollettino ufficiale da effettuarsi a cura del gestore.

Art 11.

Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore...

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