DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1962, n. 806 - Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco

Coming into Force02 Agosto 1962
Published date18 Luglio 1962
Enactment Date05 Aprile 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/07/18/062U0806/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.180 del 18-07-1962
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico

Gli articoli 1, 24, 26 (primo comma), 37 e 41 del regolamento per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sono sostituiti come appresso:

"Art. 1. - Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.

La Commissione di cui al comma precedente e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.

Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni".

"Art. 24. - Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilita' o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del...

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