DECRETO 18 aprile 2002 - Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", che, nell'art. 14, comma 5, prevede il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"; Vista la legge 1 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei...

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