DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 339 - Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato

Coming into Force25 Giugno 1982
Enactment Date24 Aprile 1982
Published date10 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/10/082U0339/CONSOLIDATED/20200205
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-06-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione delle modalita' per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.

Art 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta lo ulteriore impiego , anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.

Art 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.

Art 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego , anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.

Art 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che,...

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