DECRETO 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell''offerta per l''affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell''articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (12G0010)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

E LA COESIONE TERRITORIALE

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, la quale stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46 - bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 e in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a seguire il criterio direttivo di prevedere che, nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti con i criteri posti alla base della definizione delle rispettive tariffe;

Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante, fra l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 24 che, tra l'altro, modifica l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per rendere la determinazione del valore di rimborso a regime congruente con la valorizzazione delle reti in base alla regolazione tariffaria, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riconosca in tariffa l'ammortamento della differenza fra il valore di rimborso nel primo periodo, come determinato dal presente regolamento, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi, determinato dalla regolazione tariffaria;

Visto il decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

Considerato che, il presente provvedimento, contribuendo ad accelerare il processo dell'ampliamento dell'area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni, e' volto a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e a favorire lo sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, promuovendo contemporaneamente l'incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali;

Considerato che, ai fini di un efficace e efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, si ritiene indispensabile che gli Enti locali appartenenti ad un ambito individuino un'amministrazione o un'organizzazione gia' istituita cui delegare l'espletamento della procedura di gara e che un'amministrazione, quale il Comune Capoluogo o la Provincia, favorisca il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;

Ritenuto che, come richiesto in sede di Conferenza Unificata, l'amministrazione con funzione di stazione appaltante possa essere il Comune capoluogo di provincia, qualora presente nell'ambito; mentre negli altri casi possa essere un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto, come una societa' patrimoniale delle reti costituita ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove presente, e che la sua scelta debba essere effettuata dai Comuni dell'ambito;

Ritenuto che la funzione di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 possa essere svolta dai singoli Enti locali, fornendo alla stazione appaltante le informazioni sullo stato dell'impianto e sulle esigenze di sviluppo della distribuzione del gas naturale nel territorio di riferimento;

Ritenuto che, per una piu' efficace e ordinata gestione del servizio, e' indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore dell'impianto e gli Enti locali e che quindi, la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni appartenenti all'ambito, debba gestire il rapporto con l'impresa di distribuzione durante l'esercizio dell'impianto per delega degli Enti locali concedenti, coadiuvata da un comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli altri Enti locali medesimi, coordinando cosi' la vigilanza e il controllo dei vari Enti locali sul rispetto degli impegni assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonche' le esigenze di nuovi investimenti che possano insorgere nel tempo;

Ritenuto che sia necessario prevedere una preferenza per lo scaglionamento delle gare, in considerazione della loro complessita';

Ritenuto che l'ordine di priorita' per le date di scadenza debba seguire un criterio oggettivo quale la media ponderale di scadenza "ope legis" delle concessioni in vigore per gli impianti di distribuzione appartenenti a ciascun ambito, pesata sul numero dei clienti; insieme ad un criterio di scaglionamento territoriale che eviti che la maggior parte degli ambiti di una stessa Regione vada in gara nello stesso anno;

Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento;

Considerato che l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 prevede che per gli affidamenti e le concessioni in essere, per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ma che, tuttavia, tale previsione necessita di una metodologia applicativa dettagliata, nei casi in cui non sia gia' prevista nelle convenzioni o nei contratti, per evitare contenziosi sulla sua applicazione;

Ritenuto che sia indispensabile ai fini della definizione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta, l'identificazione degli elementi necessari per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente sia nel primo periodo transitorio che in quelli successivi, a regime, in conformita' rispettivamente con gli articoli 15 comma 5 e 14 comma 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto tali valori costituiscono importanti parametri da introdurre nel bando di gara sia ai fini della concorrenza, sia ai fini della tutela dei diritti del gestore uscente;

Considerato che l'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede una validita' dei bolli metrici sui misuratori di gas con portata massima di 10 metri cubi/h pari a 15 anni, che le tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa sono obsolete in quanto l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nella regolazione della qualita', prevede l' obbligo della loro sostituzione o risanamento, che le tubazioni in acciaio senza protezione catodica si degradano in maniera accelerata, tanto che la medesima regolazione ha previsto un calendario con l'obbligo di messa in protezione catodica efficace di tali tubazioni;

Considerato che le tariffe determinate dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas a partire dal 1° ottobre 2004 hanno riconosciuto quote annuali di ammortamento in linea con le vite utili ai fini regolatori;

Considerato che l'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile alle...

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