DECRETO 26 settembre 2002 - Requisiti per la partecipazione e modalita' di svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, nel disciplinare il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, prevede al comma 5 che con decreto del Ministro della difesa siano stabiliti i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai relativi corsi formativi, le tipologie e le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, la durata dei corsi, nonche' i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata

1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi formativi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (corsi AUFP) sono per titoli ed esami e si svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con l'eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prevede

  1. il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale ripartizione per titolo di studio, per arma ovvero corpo, per specialita' ovvero specializzazione e, se possibile, le sedi di assegnazione; b) il termine e le modalita' di presentazione, nonche' lo schema per la compilazione della domanda di partecipazione, anche con riguardo ai candidati minorenni; c) i requisiti di partecipazione; d) i certificati medici da presentare; e) i titoli di merito valutabili; f) il numero, la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, le materie oggetto di esame e i relativi programmi; g) la durata dell'eventuale tirocinio; h) i titoli che, a parita' di merito, danno luogo a preferenza; i) la sede e le date di svolgimento delle prove concorsuali ovvero la data in cui ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modalita' di comunicazione ai concorrenti; l) la composizione delle commissioni; m) i casi di esclusione dal concorso.

    2. Il bando di concorso puo' prevedere la possibilita' di indicare nella domanda di partecipazione la sede di assegnazione preferita dal candidato.

    Art. 3.

    Requisiti

    1. I requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato dal bando di concorso e mantenuti fino alla nomina ad ufficiale.

    2. In aggiunta ai requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e salvo quanto disposto dal presente decreto, per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP i candidati

  2. debbono possedere la particolare idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio in qualita' di ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo di assegnazione, definita in base agli specifici ordinamenti della relativa Forza armata ovvero dell'Arma dei carabinieri, e che puo' non coincidere con l'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) non debbono essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne'...

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