DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010 - Finalita'' e soggetti ai quali puo'' essere destinato il 5 per mille per l''anno finanziario 2010. (10A07158)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le disponibilita' del Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191, nella misura massima ivi prevista;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni;

Considerato, altresi', che nell'Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191 del 2009, e' prevista la proroga della devoluzione del cinque per mille attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'art. 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'art. 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Rilevata la necessita' di definire, per l'anno finanziario 2010, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute, le tipologie di attivita' e di soggetti che possono accedere al beneficio del cinque per mille per l'anno 2010;

Rilevato, inoltre, che, con il medesimo decreto occorre stabilire le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme, nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate;

Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

Visto l'art. 63-bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, recante «Definizione della modalita' di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalita' di volontariato, ricerca scientifica e dell'universita', ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di residenza»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, recante «Modalita' di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF», come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010

  1. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo d'imposta sui redditi delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

    1. sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

    2. finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

    3. finanziamento della ricerca sanitaria;

    4. sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

    5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

  2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

  3. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille non sono in alcun modo alternative fra loro.

    Art. 2

    Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

  4. I soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), che intendono partecipare, per l'anno finanziario 2010, al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/

  5. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1.

  6. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 7 maggio 2010, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

  7. I soggetti indicati nel comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

  8. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2010 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 20...

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