LEGGE 20 maggio 1985, n. 222 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Coming into Force03 Giugno 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/06/03/085U0222/CONSOLIDATED/20191224
Enactment Date20 Maggio 1985
Published date03 Giugno 1985
Official Gazette PublicationGU n.129 del 03-06-1985 - Suppl. Ordinario
TITOLO I ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1.

Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art 2.

ART. 2.

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Art 3.

ART. 3.

Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorita' ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Art 4.

ART. 4.

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art 5.

ART. 5.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non puo' comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art 6.

ART. 6.

Gli enti ecclesiastici gia' riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Art 7.

ART. 7.

Gli istituti religiosi e le societa' di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di societa' di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attivita' non e' limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle societa' di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

Art 8.

ART. 8.

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilita'

Art 9.

ART. 9.

Le societa' di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Art 10.

ART. 10.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

Art 11.

ART. 11.

Il riconoscimento delle chiese e' ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Art 12.

ART. 12.

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Art 13.

ART. 13.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalita' giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

Art 14.

ART. 14.

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorita' ecclesiastica competente, puo' essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non piu' rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli gia' esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Art 15.

ART. 15.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

Art 16.

ART. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  1. attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

  2. attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Art 17.

ART. 17.

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art 18.

ART. 18.

Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Art 19.

ART. 19.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorita' ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

Art 20.

ART. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorita' ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorita' ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Art 21.

ART. 21.

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT