DECRETO 5 marzo 2008 -, n. 47 - Regolamento di modifica del decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, relativo all''individuazione delle finalita'', degli obiettivi, dell''organizzazione nonche'' delle modalita'' concorsuali per l''accesso al corso superiore di polizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, in particolare, il relativo comma 5;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;

Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, recante il «Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria»;

Ritenuto di dover operare talune modifiche al citato decreto n. 125 del 2004, in relazione alla disciplina concernente le modalita' di ammissione al corso superiore di polizia tributaria e di valutazione finale del medesimo, al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-2588 del 21 febbraio 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

    1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono:

    a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti;

    b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.

    ;

  2. il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

    1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

    ;

  3. il comma 3 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

    3. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al concorrente piu' anziano in ruolo.

    ;

  4. il comma 3 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

    3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguita' tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4:

    a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;

    b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso;

    c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna...

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