LEGGE 4 agosto 2008, n. 132 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

----> Vedere Legge da pag. 4 a pag. 8

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il seguente:

Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorita' giudiziaria

.

- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31

maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982.

- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:

Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991.

- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:

Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile

1993.

- La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

58 del 10 marzo 2001.

- Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno

2004.

- La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre

2002.

- Il testo dell'art. 41-bis, della legge 26 luglio

1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e' il seguente:

Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo...

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