DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1991, n. 8 - Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

Coming into Force16 Gennaio 1991
Enactment Date15 Gennaio 1991
Published date15 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/15/091G0027/CONSOLIDATED/20181004
Official Gazette PublicationGU n.12 del 15-01-1991
Capo I NUOVE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonche' tutelare le persone che collaborano con la giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto-legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare, in ragione del grave fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, nuove disposizioni per prevenire e reprimere i relativi fatti criminosi, nonche' tutelare le persone che collaborano con la giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero puo' altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

  2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro dei beni di cui al comma 1 e' revocato quando risulta cessata la permanenza del reato.

  3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessita' o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

  4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, si adopera con qualsiasi mezzo al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

  5. I beni utilizzati per il fine indicato nel comma 4 sono in ogni caso confiscati e i negozi giuridici posti in essere allo stesso fine sono nulli.

Art 1.
  1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero puo' altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

  2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

  3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessita' o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4- bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.

5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

Art 1.

Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto

  1. Quando si procede per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi. Il pubblico ministero puo' altresi' richiedere ed il giudice puo' disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima.

  2. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato.

  3. Il sequestro dei beni non comporta limitazioni ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessita' o quando ne sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro.

  4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

    4-bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto.

  5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima.

Art 2.
  1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

  2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art 2.

1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

  1. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art 2.

Nullita' dei contratti di assicurazione 1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero

contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

  1. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.

Art 3.
  1. Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o al pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l'individuazione o la...

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