LEGGE 15 marzo 1991, n. 82 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

Coming into Force17 Marzo 1991
Published date16 Marzo 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/03/16/091G0128/ORIGINAL
Enactment Date15 Marzo 1991
Official Gazette PublicationGU n.64 del 16-03-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

GENNAIO 1991, N. 8.

All'articolo 1:

al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato";

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

4- bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo...

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