ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
GENNAIO 1991, N. 8.
All'articolo 1:
al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, puo' essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro e' revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato";
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Le disposizioni dell'articolo 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.
4- bis. Non e' punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo...