DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993, n. 119 - Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia

Coming into Force09 Maggio 1993
Published date24 Aprile 1993
Enactment Date29 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/24/093G0170/CONSOLIDATED/20200629
Official Gazette PublicationGU n.95 del 24-04-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Richiesta di cambiamento delle generalita'

  1. La richiesta di cambiamento delle generalita' a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed e' ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorita' che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.

  2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalita' dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.

  3. La richiesta di cambiamento delle generalita' non e' soggetta a pubblicazione e contro di essa non e' ammessa opposizione.

Art 2.

Attivita' della commissione centrale

  1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge le altre attivita' previste dal presente decreto.

  2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalita'.

  3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalita'. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita' negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.

Art 2.

Attivita' della commissione centrale

  1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge le altre attivita' previste dal presente decreto.

  2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalita'.

  3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalita'. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita' negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona.

((3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19)).

Art 3.

Decreto di cambiamento delle generalita'. Registro dei dati

  1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4.

  2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1› aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle...

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