DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008 -, n. 35 - Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell''articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; infatti i magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono funzioni di legittimita', tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11-bis del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito; cio' impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati ´in servizioª presso la Corte di cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni;

Ritenuto altresi' di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo e che la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;

Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle Commissioni in ordine all'articolo 3, comma 2, relative alla possibilita' per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma, in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della giustizia il parere per la valutazione di professionalita' e' espresso dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160, mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, il parere e' gia' espresso dallo stesso organo cui e' devoluta la competenza a formulare il giudizio;

Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma 1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unita' per evitare la eccessiva frammentazione degli stessi e un appesantimento dell'organizzazione delle attivita' elettorali;

Ritenuto di accogliere le indicazioni di modifica del testo contenute nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle precedentemente esposte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario

  1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

  2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi.

  3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

    Avvertenze:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 2007, n.

    111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175, supplemento ordinario, e' il seguente:

    ´Art. 7 (Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario). - 1.

    Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;

    2. operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non piu' vigenti.

    I decreti legislativi sono emanati su proposta del

    Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.ª.

    - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante:

    Ordinamento giudiziario, e' stato pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.

    - Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

    recante: Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge

    25 luglio 2005, n. 150, e' stato pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, supplemento ordinario.

    - L'art. 11-bis del codice di procedura penale reca:

    ´Art. 11-bis (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). - 1. I

    procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla

    Direzione nazionale antimafia di cui all'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto

    30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11.ª.

    - Il testo dell'art. 23, della legge 24 marzo 1958, n.

    195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del

    Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente:

    ´Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). - 1.

    L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

  4. L'elezione si effettua:

    1. in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2. in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art.

      116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto

      30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

    3. in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115

      dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata legge n. 48 del 2001.ª.

      - La legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge

      24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

      29 marzo 2002, n...

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