LEGGE 28 marzo 2002, n. 44 - Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Coming into Force30 Marzo 2002
Published date29 Marzo 2002
Enactment Date28 Marzo 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/03/29/002G0077/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.75 del 29-03-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Nell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, al primo comma, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "sedici" e la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "otto".

Art 2.
  1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro"; b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)"; c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento"; d) il quinto comma e' abrogato.

Art 3.
  1. Nell'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, al primo comma, la parola: "quattordici" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".

Art 4.
  1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria"; c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".

Art 5.
  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto. 2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".

Art 6.
  1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - (Elettorato attivo e passivo). - 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. 2. Non sono eleggibili: a) i magistrati che al momento della convocazione delle...

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