LEGGE 30 luglio 2007, n. 111 - Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Coming into Force31 Luglio 2007
Published date30 Luglio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/07/30/007G0130/CONSOLIDATED/20160831
Enactment Date30 Luglio 2007
Official Gazette PublicationGU n.175 del 30-07-2007 - Suppl. Ordinario n. 171
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

  1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" e' sostituita dalla seguente: "tirocinio".

  2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - (Concorso per magistrato ordinario). - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.

  3. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

  4. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

  5. La prova orale verte su:

    1. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

    2. procedura civile;

    3. diritto penale;

    4. procedura penale;

    5. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

    6. diritto commerciale e fallimentare;

    7. diritto del lavoro e della previdenza sociale;

    8. diritto comunitario;

    9. diritto internazionale pubblico e privato;

    10. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

    11. colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

  6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza e' motivata con la sola formula "non idoneo".

  7. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

  8. Nulla e' innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego".

  9. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Requisiti per l'ammissione al concorso per esami";

    2. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell' anzianita' minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:

    3. i magistrati amministrativi e contabili;

    4. i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    5. i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    6. gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    7. i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    8. gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    9. coloro i quali hanno svolto le funzioni di' magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

    10. i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

    11. i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

    12. i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un , corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";

    13. al comma 2:

      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:";

      2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

      "b-bis) essere di condotta incensurabile;

      b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";

    14. il comma 3 e' abrogato.

  10. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso.";

    2. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

      "4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove".

  11. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, le parole: "al concorso per uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "al concorso per esami per magistrato ordinario";

    2. al comma 2, dopo la parola: "presentate" sono inserite le seguenti: "o spedite".

  12. All' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "l. La commissione del concorso per esami e' nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.";

    2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      "I-bis. La commissione del concorso e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si...

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