DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70 - Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche

Coming into Force29 Marzo 2000
Enactment Date28 Marzo 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/28/000G0115/CONSOLIDATED/20051013
Published date28 Marzo 2000
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio; di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entita'; di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca

  1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di scostamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia e la media del prezzi dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Il CIPE puo' intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

  2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle imprese che esercitano la pesca professionale e' assegnato, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attivita', al fine di contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalita' di erogazione del contributo, mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art 1.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 2000, N. 137

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Art 2.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

  1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalita' di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

  2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria bonus-malus, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio gia' previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria bonus-malus si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

  3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le relative regole evolutive delle proprie tariffe di bonus-malus, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonche' la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato.

  5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art 2.

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 2000, N. 137.

  2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti . Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

    2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore.

  3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonche' la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato".

  5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

    (( 5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

    5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

    5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle...

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