DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383 - Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

Coming into Force30 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/30/099G0470/CONSOLIDATED/20000930
Published date30 Ottobre 1999
Enactment Date29 Ottobre 1999
Official Gazette PublicationGU n.256 del 30-10-1999
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economicofinanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economicofinanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

    benzina: L. 1.094.629 per mille litri;

    benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

    olio da gas o gasolio:

    usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

    usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

    gas di petrolio liquefatti (GPL):

    usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

    usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

    gas metano:

    per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

    per combustione per usi civili:

    1. per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

    2. per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

    3. per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

      per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

    4. per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;

    5. per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.

  4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art 1.
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

    benzina: L. 1.094.629 per mille litri;

    benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

    olio da gas o gasolio:

    usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

    usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

    gas di petrolio liquefatti (GPL):

    usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

    usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

    gas metano:

    per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

    per combustione per usi civili:

    1. per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

    2. per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

    3. per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

      per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

    4. per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;

    5. per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo. (1)

  2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.

  4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art 1.
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

    benzina: L. 1.094.629 per mille litri;

    benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

    olio da gas o gasolio:

    usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

    usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

    gas di petrolio liquefatti (GPL):

    usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

    usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per...

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