DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 - Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare

Coming into Force24 Febbraio 2002
Published date23 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/23/002G0035/CONSOLIDATED/20190128
Enactment Date22 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.46 del 23-02-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002.

  2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

    1. gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

    2. il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero

  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 , e' prorogato al 15 maggio 2002.

  2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se:

    1. gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

    2. il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.

    ((2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

    2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 marzo 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione)).

  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

    ((3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza")).

Art 2.

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.".

Art 2.

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura , il traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 marmo 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione".

Art 3.

Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare

  1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 e' prorogato al 30 novembre 2002.

Art 3.

(( (Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare)

  1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1:

      1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";

      2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";

      3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";

      4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

      "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi";

      5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato fino...

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