IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387 del 1996, e gia' trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformita' e la continuita' degli assetti istituzionali, tenuto anche conto della identita' di compiti svolti da tali soggetti, nonche' la continuita' dei rapporti giuridici in atto, evitando altresi' conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Trasformazione
Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili. Esse possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.