DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 511 - Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonche' di promozione dell'occupazione

Coming into Force03 Ottobre 1996
Published date02 Ottobre 1996
Enactment Date01 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/02/096G0539/CONSOLIDATED/19961202
Official Gazette PublicationGU n.231 del 02-10-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di lavoro agricoli, di disciplina degli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonche' di definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di collocamento

  1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

  2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

  3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

  4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

  5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati delle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

  7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data del 30 settembre 1996 con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

  8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

  11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

  12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

  13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonche' le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonche' lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7.

  14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

  15. ...

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