DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97 - Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Coming into Force08 Luglio 2017
Enactment Date29 Maggio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/23/17G00103/CONSOLIDATED/20200914
Published date23 Giugno 2017
Official Gazette PublicationGU n.144 del 23-06-2017
Capo I Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n 139
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione speciale della sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero dell'interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi boschivi,»;

    2. al comma 2, dopo la parola «servizio», e' inserita la seguente: «nazionale».

  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;

    2. alla lettera a), dopo le parole: «direzioni regionali» sono inserite le seguenti: «o interregionali»;

    3. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;»;

    4. alla lettera c), la parola: «provinciali» e' sostituita dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

  3. all'articolo 3, comma 1, del decreto e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e' componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

  4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».

Art 2.

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

  1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e' sostituito dal seguente:

      1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

      ;

    2. al comma 2:

      1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che espleta compiti operativi,»;

      2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «che riveste le qualifiche»;

      3) le parole: «dell'area» sono sostituite dalle seguenti: «e qualifiche della componente».

  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo' essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,».

  3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili»;

    2. al comma 3, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

  4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse.

  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

  6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo»;

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalita' di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

    .

  7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».

Art 3.

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio...

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