IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo Fondo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e in particolare l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 6 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2017;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
a) «poverta'»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione, all'articolo 3;
b) «cittadino dell'Unione o suo familiare»: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;
i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al Reddito di inclusione - ReI;
l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;
m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
o) «persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;
q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonche' attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
r) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281, e successive modificazioni;
u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;
v) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.