LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 - Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

Coming into Force25 Marzo 2017
Published date24 Marzo 2017
Enactment Date15 Marzo 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/03/24/17G00047/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.70 del 24-03-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, di contrastare la poverta' e l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo piu' adeguato rispetto ai bisogni emergenti e piu' equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera h), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi recanti:

    1. l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta', intesa come impossibilita' di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell'esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, e' individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;

    2. il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della poverta', fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non piu' in eta' di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialita' e per quelle legate alla condizione di disabilita' e di invalidita' del beneficiario;

    3. il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacita' di spesa, nonche' all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta' e realizzato secondo i principi di cui alla lettera f) del presente comma;

    2. previsione che la misura di cui al comma 1, lettera a), sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante il progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma, e sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale;

    3. definizione dei beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, del beneficio di cui alla lettera b) del presente comma nonche' delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nella definizione del beneficio si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare e della sua...

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