LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

Coming into Force25 Novembre 2014
Published date10 Novembre 2014
Enactment Date30 Ottobre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/CONSOLIDATED/20170524
Official Gazette PublicationGU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU.

  1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;

    2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;

  2. al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;

  3. al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;

  4. al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;

    2) il secondo periodo e' soppresso.

Art 2.

Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."

.

Art 3.

Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

    7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309

    ;

  2. all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

    7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'.

    7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

    7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

    ;

  3. all'articolo 13, prima del comma 4 e' inserito il seguente:

    3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

    ;

  4. all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

    14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388;

    14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati

    ;

  5. all'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento

    ;

  6. all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;

  7. all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;

  8. all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni

    .

Art 4.

Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541.

  1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:»;

  2. al...

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